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Fascicoli tecnici
La direttiva macchine 98/37/CE, come del resto quella precedente, la 89/392/CE, specifica in dettaglio la documentazione tecnica che il fabbricante di una macchina o di un impianto deve realizzare.
Tale documentazione non si limita al manuale dell'utente, ma include un documento altrettanto importante: il fascicolo tecnico (di seguito solo F.T.).
Con tale termine si identifica una raccolta di tutta la parte documentale che ha coinvolto la progettazione, la costruzione, il collaudo della macchina. In esso sono inclusi i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali, i disegni di progetto, gli schemi, la documentazione del materiale da commercio, le misurazioni di rumore aereo e di compatibilità elettromagnetica e altro. Ma, soprattutto, il F.T. deve includere l'analisi dei rischi.
L'analisi dei rischi può essere considerata la parte più importante del F.T., e non deve assolutamente essere omessa. Tale intervento, per il quale possono essere applicati svariati criteri, mira ad analizzare le caratteristiche della macchina - meccaniche, elettriche, idrauliche, ambientali, operative ecc. - allo scopo di evidenziare eventuali rischi per l'operatore e per la macchina stessa. Dall'analisi può scaturire un elenco di rischi esistenti, che obbliga il costruttore a riconsiderare il progetto. Ove i rischi siano emersi, ma la loro eliminazione risulti impossibile senza alterare la natura e il funzionamento della macchina, dovranno essere citate tutte le contromisure che l'operatore dovrà adottare per le cautele del caso. Tali informazioni, identificate con il termine di "rischi residui", dovranno essere riportate sul manuale destinato all'utente.
Da quanto sopra emergono due aspetti fondamentali:
- la realizzazione del manuale utente deve sempre scaturire da un'analisi dei rischi effettuata preventivamente e a disposizione del redattore. Uno degli errori più comuni è infatti quello di realizzare il manuale senza disporre dell'elenco dei rischi residui.
- l'analisi dei rischi deve essere eseguita da un consulente esterno all'organizzazione aziendale. Solo in questo modo vengono messi in risalto aspetti molto spesso trascurati in quanto assimilati come routine.
Contrariamente al manuale di uso e manutenzione, il F.T. non deve essere fornito al cliente, bensì essere archiviato presso il costruttore. Non è neppure necessario che sia materialmente assemblato. La DM prescrive che, a fronte di una richiesta da parte degli organi competenti, il costruttore sia in grado di assemblarlo nei tempi richiesti. Tale aspetto porta alcune aziende a sottovalutare il problema, demandando a un'eventuale ispezione l'esigenza di produrre tale documento. Si tratta di un errore. L'allestimento del F.T. deve essere vagliato con un consulente che conosca, oltre agli aspetti tecnologici, quelli giuridici, per evitare che un contenzioso in sede civile o penale possa risultare insostenibile. Ne consegue che la realizzazione di tale documento e il reperimento delle informazioni necessarie non è cosa che possa essere evasa in maniera adeguata nel giro di pochi giorni.
Perizie tecniche-legali
Disponiamo di periti di parte (CTP) per azioni legali, controversie, richieste di Tribunali, ASL, enti pubblici ecc., relative alla documentazione tecnica o alla certificazione di conformità.
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